Regolamento d'istituto
1. FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
Art. 1.1 ORARIO DELLE LEZIONI
L'orario delle lezioni, così come le modifiche al calendario scolastico, sono di competenza del Consiglio di Circolo.
Ogni proposta di modifica e/o integrazione all'orario deliberato dal Consiglio di Circolo dovrà dal medesimo essere approvata.
Art. 1.2 VIGILANZA DEGLI ALUNNI
Il personale docente dovrà trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, come previsto dal CCNL, per ricevere gli alunni ed assisterli durante le operazioni di ingresso: nessun alunno può essere mandato in aula prima che vi acceda l’intera scolaresca in presenza dell’insegnante. Gli alunni che arrivano con lo scuolabus saranno sorvegliati dai collaboratori scolastici.
In caso di assenza di un docente, e per il tempo strettamente necessario, spetta agli insegnanti del plesso provvedere alla custodia degli alunni del collega assente. In queste particolari situazioni, il servizio di vigilanza potrà essere assicurato mediante misure provvisorie, quali ad esempio l’abbinamento di due classi poco numerose oppure la ripartizione degli alunni tra le varie classi. In nessun caso gli alunni presenti potranno essere lasciati incustoditi.
Art. 1.3 INGRESSO ALUNNI
Le modalità di ingresso nella scuola sono decise in base alla tipologia dell'edificio; in nessun caso esse devono creare intralcio ad un procedimento ordinato e controllabile con facilità.
L’ingresso degli alunni della Scuola dell’ Infanzia avviene dalle ore 7,30 alle ore 9; i bambini entrano accompagnati dai genitori fino all’aula, ove vengono affidati al docente in servizio.
Gli alunni della Scuola Primaria entrano nella scuola nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici nel tratto compreso tra il cancello ed il portone dell’istituto; all’ingresso dell’edificio sono accolti dal personale docente, che ha l’obbligo della vigilanza.
Gli alunni che fruiscono del servizio di trasporto scolastico vengono accolti, alla discesa dal pulmino, dal collaboratore scolastico incaricato, che li accompagna fino all’ingresso dell’edificio scolastico.
Art. 1.4 USCITA ALUNNI
Giunto a scuola, l’alunno può uscire solo al termine dell’orario scolastico. Al termine delle attività didattiche nella Scuola dell’Infanzia gli alunni sono prelevati dai genitori nelle aule della scuola secondo il seguente orario: 16 - 16,30.
Al termine delle lezioni nella Scuola Primaria, l’uscita degli alunni avviene per classe, con la vigilanza del personale docente di turno che li accompagna fino al cancello esterno, dove i genitori li attendono. L’insegnante si accerterà che i genitori li prendano in consegna.
Gli insegnanti affidano gli alunni ai genitori o a persone maggiorenni dagli stessi delegate; non saranno accolte richieste di autorizzazione per l’uscita di alunni non accompagnati dai genitori o da adulti maggiorenni da loro delegati.
Nel caso in cui i genitori fossero assenti, il docente, che ha l’obbligo della sorveglianza, si adopererà per rintracciarli; trascorsa un’ora, dall’orario di uscita dalla scuola, senza che sia giunta nessuna segnalazione o giustificazione in merito, la scuola segnalerà il problema alle forze dell’ordine. I genitori sono invitati a comunicare prontamente alla scuola il loro eventuale ritardo rispetto all’orario di uscita degli alunni. In caso di ripetuto ritardo dei genitori sarà compito della direzione richiamare la famiglia al rispetto degli orari.
Solo nel caso di maltempo i genitori possono entrare fino al portone dell’edificio, per accogliere dai docenti i loro figli.
I bambini che usufruiscono del servizio del servizio di trasporto scolastico, al termine delle lezioni vengono accompagnati fino allo scuolabus dai collaboratori scolastici o dai docenti in servizio.
L’insegnante consente l’uscita dell’alunno dalla scuola in orario diverso da quello previsto, su esplicita richiesta scritta, solo per occasionali e motivate ragioni; i genitori devono provvedere di persona, o delegare in forma scritta persone maggiorenni, a prendere in consegna l'alunno dal personale docente preposto.
Non si autorizzano richieste di variazioni continuative dell’orario di ingresso e di uscita dalla scuola, se non per gravi e documentati motivi.
Le precise modalità di ingresso e di uscita nelle diverse scuole del Circolo, sono precisate nello specifico Regolamento di Plesso.
Art. 1.5 ASSENZE DEGLI ALUNNI - GIUSTIFICAZIONI
Ogni assenza degli alunni va comunicata in forma scritta agli insegnanti della classe e opportunamente motivata; l'assenza per malattia superiore a 5 giorni consecutivi deve essere sempre giustificata con certificato medico.
In mancanza di certificato medico, l'alunno non potrà riprendere la frequenza.
Le assenze programmate per motivi personali vanno comunicate anticipatamente in forma scritta.
Art. 1.6 COLLOQUI GENITORI INSEGNANTI
I genitori possono comunicare con gli insegnanti nel corso di assemblee di classe/sezione, espressamente convocate. Colloqui individuali con i genitori vengono annualmente programmati all’ inizio dell’anno scolastico e comunicati alle famiglie.
In caso di necessità possono chiedere colloqui personali con il personale docente, concordando un appuntamento.
Art. 1.7 PRESENZA DEI GENITORI O ESTRANEI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Per consentire una migliore organizzazione delle attività didattico - educative si invitano i genitori al rispetto degli orari di entrata e di uscita.
Per motivi di sicurezza, la permanenza dei genitori nei locali e negli spazi della scuola, durante gli orari di ingresso e di uscita, deve essere contenuta entro tempi strettamente necessari per l’ accompagnamento ed il ritorno a casa del figlio.
Non è consentito ai genitori accedere nei locali scolastici durante gli orari di svolgimento delle attività didattiche. In caso di ritardo o di entrata posticipata gli alunni verranno affidati al personale collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnarli in classe.
Non è consentito agli insegnanti di trattenersi in conversazione con estranei o genitori durante l’orario delle lezioni. Il colloquio con i genitori ed i rappresentanti di classe potrà avvenire solo occasionalmente, prima o dopo l’orario delle lezioni, senza interferire con i compiti di sorveglianza, fermo restando che le riunioni convocate dall’insegnante a scuola rappresentano la sede più opportuna per l’incontro con i genitori.
Il pubblico viene ricevuto nella scuola e negli uffici di Segreteria nei giorni e nelle ore stabilite.
Nel rispetto delle norme sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) nessuno può accedere ai locali scolastici senza la preventiva autorizzazione del Dirigente.
Art. 1.8 GENITORI ED ESPERTI ESTERNI IN CLASSE
Sono ammessi nelle classi, durante le ore di lezione, solo genitori ed esperti esterni che siano esplicitamente autorizzati o invitati dagli insegnanti, previa comunicazione al Dirigente Scolastico, con il fine di ampliare ed approfondire l'intervento didattico.
Non sono ammessi operatori di vario tipo, la cui attività abbia scopi di lucro, senza autorizzazioni e dove non sia esplicitate le finalità educative dell’intervento.
Art. 1.9 REFEZIONE SCOLASTICA
Il Consiglio di Circolo riconosce il valore educativo del tempo mensa, che è da considerarsi parte integrante dell'attività scolastica nelle scuole a tempo pieno e nelle scuole dell'infanzia.
Pertanto, l'uso della mensa è imprescindibilmente legato alla scelta della frequenza di tale tipologia di corsi scolastici; eventuali deroghe vanno richieste con documentati motivi e sono soggette ad autorizzazione del Dirigente Scolastico.
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2. ASPETTI MEDICO- SANITARI
Art. 2.1 TUTELA DELLA PRIVACY
Nel rispetto del D.Lgs 196/2003 di tutela della privacy, il personale della scuola non può diffondere notizie, che consentano il riconoscimento, relative al verificarsi di qualsiasi patologia o allo stato di salute dei bambini; tali informazioni sono considerate dati sensibili..
I genitori, in presenza di particolari patologie contagiose o non, che possano comunque richiedere determinate precauzioni, sono tenuti a informare il Dirigente Scolastico o gli insegnanti.
Eventuali avvisi solo su malattie infettive e contagiose saranno diffuse esclusivamente dal Dirigente Scolastico.
Art. 2.2 SOMMINISTRAZIONE FARMACI
I genitori di alunni portatori di particolari patologie hanno l'obbligo di comunicare agli insegnanti il tipo di patologia e le azioni di pronto intervento più idonee. La mancata osservazione di tali disposizioni può creare situazioni di rischio per questi alunni.
La somministrazione dei farmaci a scuola è consentita solo in presenza di gravi patologie ed è regolamentata dal Protocollo di Intesa tra USP della provincia di Venezia e le aziende ULSS della provincia di Venezia in materia di somministrazione dei farmaci, sottoscritto in data 28.9.2006.
Da tale protocollo si evince che:
- i farmaci a scuola vengono somministrati solo in presenza di problematiche connesse alla frequenza, che necessitano la somministrazione anche in orario scolastico di farmaci indispensabili a tutelare la salute e/o la vita di detti alunni;
- la somministrazione avviene a fronte di una autorizzazione/richiesta della famiglia o di chi ne esercita la patria potestà e di una certificazione del medico Pediatra o specialista che attesti l’assoluta necessità della somministrazione del farmaco, l’individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, la non discrezionalità da parte di chi deve somministrare il farmaco, i tempi, la posologia e le modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene;
- la prestazione del soccorso viene supportata da una specifica “formazione in situazione” riguardante la specifica patologia, nell’ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza;
- è prescrittivo il ricorso al Pronto Soccorso (118) a fronte di malore da parte dell’alunno, collegabile alla patologia specifica.
I docenti e i non docenti sono incaricati di somministrare farmaci in orario scolastico secondo le modalità esplicitate chiaramente, senza possibilità di equivoci e/o errori, nella autorizzazione citata al punto 2, contenente:
- nome e cognome dello studente
- nome commerciale del farmaco,
- descrizione dell’evento che richiede la somministrazione del farmaco,
- dose da somministrare,
- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco,
- durata della terapia.
La famiglia consegnerà al Dirigente scolastico l’autorizzazione/richiesta, la certificazione rilasciata dal medico, i farmaci prescritti.
Il dirigente scolastico, acquisita specifica autorizzazione e richiesta:
- individua immediatamente il gruppo di operatori scolastici disponibili (insegnanti di classe, plesso, collaboratori scolastici, …);
- richiede immediatamente all’Azienda ULSS competente per territorio e/o al Centro specialistico che ha in cura il caso e/o all’Associazione per l’aiuto delle persone con specifica patologia (coinvolgendo anche la famiglia dell’alunno) un incontro finalizzato ad acquisire informazioni e/o formazioni sull’intervento da attuare a scuola;
- fornisce immediatamente informativa ai docenti e ai non docenti sui comportamenti da tenere con i farmaci, sulle modalità di conservazione del farmaco, sugli interventi da attuare in caso di non disponibilità del farmaco (in caso di uscite nel territorio, visite guidate, partecipazione a spettacoli teatrali, …), anche tramite dispense o testi;
- stende, in collaborazione con l’azienda ULSS del territorio, il “piano personalizzato d’intervento” e lo consegna agli insegnanti e per conoscenza alla famiglia;
- autorizza la somministrazione del farmaco da parte del personale scolastico;
- in occasione dei passaggi ad altre scuole, invita espressamente i genitori dello studente ad informare il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione e a trasmettere la documentazione necessaria per la continuità dell’intervento;
Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, il Dirigente Scolastico può procedere, nell’ambito delle prerogative che gli sono attribuite dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.
Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, il Dirigente Scolastico può provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate mediante stipula di apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana,Unità Mobili di Strada).
In difetto delle condizioni sopra descritte, il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del comune di residenza dell’alunno per il quale è stata avanzata la relativa richiesta.
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Art. 2.3 PRESTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO
In caso di infortunio di un alunno, l’insegnante valuterà la gravità della situazione e, in relazione a ciò, porrà in essere gli interventi più idonei, che potranno andare dalla semplice disinfezione e bendaggio di piccole ferite superficiali, al ricovero urgente al pronto soccorso.
Anche per gli interventi più semplici si raccomanda l’uso di guanti protettivi.
Nel caso in cui si ravvisasse un disagio del bambino di fronte ad un’evenienza traumatica, si consiglia di informare la famiglia subito dopo il verificarsi dell’infortunio o, nei casi meno gravi, al termine della lezione.
Nelle situazioni in cui si ravveda una particolare gravità dell’evento, l’insegnante che in quel momento ha in carico l’alunno infortunato provvederà nel seguente modo:
- Dovendo assistere il bambino infortunato, l’insegnante, con l’ausilio dei collaboratori scolastici, affiderà gli alunni della propria classe ad un collega, provvedendo all’occorrenza alla distribuzione degli alunni in più classi;
- Informerà i genitori dell’alunno;
- Se necessario telefonerà al 118, richiedendo l’invio di un’ambulanza;
- Per nessun motivo l’insegnante sarà autorizzato a muovere l’alunno infortunato o ad accompagnarlo con propri mezzi al pronto soccorso.
Nel caso in cui l’infortunio richieda il ricorso a prestazioni sanitarie o al pronto soccorso, sarà cura dell’insegnante informare tempestivamente l’ufficio di segreteria, e presentare entro 24 ore la denuncia di infortunio, utilizzando gli appositi modelli ed allegando la documentazione rilasciata dal medico curante o dal pronto soccorso.
Art. 2.4 PEDICULOSI
Qualora vi sia il sospetto che un bambino sia affetto da pediculosi, l’insegnante che in quel momento ha in carico la classe provvederà nel seguente modo:
- Informerà tempestivamente i genitori, consigliando loro di rivolgersi al proprio Pediatra di base per gli accertamenti del caso;
- Avviserà i genitori del bambino, che se affetto da pediculosi, non potrà frequentare la scuola fino a completa guarigione.
- Comunicherà alle famiglie che si sono verificati casi di pediculosi nell’ambito della classe, ovviamente mantenendo l’anonimato sui bambini affetti. Per la comunicazione si consiglia di utilizzare l’apposito stampato; si sconsiglia l’uso di cartelli da esporre alla porta delle sezioni o della scuola;
- Data la modalità di trasmissione di questa patologia, non sono di utilità interventi di disinfezione e/o disinfestazione dei locali della scuola.
La riammissione in classe è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dal Medico dell’Ambulatorio di Sanità pubblica presso i Distretti Socio Sanitari, oppure dal Pediatra di base.
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3. ATTREZZATURE E LOCALI SCOLASTICI
ART. 3.1 ARREDI E SUSSIDI DIDATTICI
La custodia del materiale didattico e tecnico è affidata dal direttore dei servizi amministrativi, su indicazione vincolante del dirigente scolastico, ai docenti fiduciari o responsabili di laboratorio, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente che risponde della conservazione e del corretto uso del materiale affidatogli.
Per quanto concerne la gestione dell’inventario dei beni di proprietà dell’istituzione scolastica si fa riferimento a specifico regolamento di istituto approvato in data 29/11/06 e successiva integrazione del 27/043/07.
4 . CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
Art. 4.1 ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI E ALLE CLASSI
Nell'assegnazione dei docenti ai plessi il Dirigente Scolastico si atterrà ai seguenti criteri concordati in sede di contrattazione d’Istituto:
- continuità didattica;
- anzianità di servizio;
- competenze professionali per la realizzazione di specifici progetti ( es. lingua inglese);
- opzioni ed esigenze dei docenti;
- ogni richiesta di cambiamento deve essere inoltrata entro il 30 giugno o comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti.
L'assegnazione dei docenti alle classi spetta al Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 3 DPR 417/74.
Art. 4.2 CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME
La formazione delle nuove classi prime viene fatta da una specifica commissione di lavoro con lo scopo di formare classi che dovranno risultare eterogenee; i criteri che la commissione utilizza sono:
gruppi proposti dagli insegnanti della scuola dell’infanzia;
presenza in numero equilibrato di maschi e femmine;
presenza equilibrata di bambini anticipatari.
Eventuali richieste fatte dai genitori al momento dell’iscrizione vengono accolte, se compatibili con i criteri seguiti.
Art. 4. 3 RICHIESTE DI CAMBI DI CLASSE/SEZIONE
Le richieste di cambio di classe/ sezione, all’interno della stessa scuola, fatte in corso d’anno o durante il percorso formativo, non vengono accolte; vengono esaminate solo se giustificate da gravi motivi.
Art. 4.4 CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E AL TEMPO PIENO
I seguenti criteri saranno applicati agli iscritti entro i termini di legge, in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili.
| |
punti |
|
Di diritto i bambini/e portatori di handicap |
|
b |
Residenza nell’ambito territoriale definito dallo stradario della scuola per cui si effettua l'iscrizione |
60 |
c |
In caso di preliminare di acquisto o affitto di abitazione
nell’ambito territoriale definito dallo stradario |
20 |
|
Residenza nel territorio del Circolo Didattico |
15 |
e |
Residenza nel territorio comunale |
5 |
f |
Per i residenti nella zona di Borbiago servita dallo scuolabus, non considerata del Circolo didattico e compresa tra via Fossa Donne,
via del Capriolo e le vie annesse |
10 |
g |
Residenti nel territorio comunale con fratelli già frequentanti la stessa scuola o l’attigua scuola dell'infanzia o primaria |
20 |
h |
Residenti fuori comune con fratelli già frequentanti la stessa scuola o l’attigua scuola dell'infanzia o primaria |
20 |
i |
In caso di presenza nel nucleo familiare di particolari situazioni:
genitore portatore di handicap,
genitore invalido,
familiare convivente portatore di handicap,
familiare convivente invalido (per ciascuna situazione) |
8 |
j |
Presenza di entrambi i genitori che lavorano |
10 |
k |
Un solo genitore presente nel nucleo familiare
|
10 |
l |
Presenza di genitore/i impiegato/i in aziende poste nel territorio comunale del Circolo (non residenti) |
5 |
m |
Bambini/e che compiono 4 anni al 31/12 |
5 |
n |
Bambini/e che compiono i 5 anni al 31/12 |
8 |
o |
Alunni provenienti dall’attigua scuola dell’Infanzia (solo per gli alunni che si iscrivono alla scuola primaria) |
6 |
In presenza di fratelli gemelli il punteggio va raddoppiato
Relativamente ai punti:
c), i) va prodotta adeguata documentazione.
In caso di parità di punteggio, la precedenza sarà determinata come segue:
- in base alla data di nascita del bambino/a (precedenza alla maggiore età);
- In base al numero dei componenti del nucleo familiare (precedenza al nucleo con maggiore presenza di minori).
Inoltre si dispongono le seguenti norme:
- I bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia e si iscrivono alla Scuola Primaria come anticipatari sono considerati in uscita dalla Scuola dell’Infanzia.
- Verranno considerate decadute le iscrizione se dopo 30 giorni dall’inizio della frequenza, il bambino non si sia presentato e la famiglia non abbia giustificato l’assenza.
- In caso di assenze prolungate, riferibili a 30 giorni di ogni quadrimestre senza giustificazione, l’iscrizione decade, lasciando il posto ad altre iscrizioni.
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5. VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
Art. 5.1 QUADRO NORMATIVO GENERALE
I riferimenti normativi fondamentali per la programmazione e l'effettuazione delle uscite didattiche sono:
- la circolare del Ministero P.I. 14/10/1992, n. 291 (di carattere generale);
- la nota del servizio Scuole Materne 23/5/1981, prot. n. 4914 (relativa alle brevi gite dei bambini di tali scuole);
- la circolare del Ministero della P.I. 2/10/1996, n. 623, con cui si chiarisce che: "l'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche. ... Non deve quindi essere richiesta alcuna autorizzazione agli U.S.P. e U.S.R. per l'effettuazione delle iniziative in questione".
Il Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Circolo, potrà autorizzare, previa richiesta scritta e motivata, uscite legate a mostre, spettacoli, iniziative particolari, non programmabili con necessario anticipo.
Agli atti normativi sopra citati si fa riferimento. Specifici aspetti operativi della materia vengono ulteriormente definiti dai successivi articoli del presente Regolamento.
Art. 5.2 ESPLORAZIONI AMBIENTALI A PIEDI NEI DINTORNI DELLA SCUOLA NELL'ORARIO DI LEZIONE
Le esplorazioni ambientali a piedi nei dintorni della scuola, nei limiti dell'orario giornaliero di lezione, rientrano nell'autonomia didattica del docente.
- è necessario che siano incluse nella programmazione didattica all'inizio dell'anno o in successive integrazioni
- è necessario informare le famiglie, all'inizio dell'anno, che nello svolgimento della programmazione didattica rientrano anche tali attività
- sono possibili anche nell' ultimo mese di lezione
- è necessario il consenso scritto dei genitori cumulativo all'inizio dell'anno
Art. 5.3 USCITE DIDATTICHE CON SCUOLABUS NELL'ORARIO DI LEZIONE
L'autorizzazione delle uscite didattiche nel territorio con scuolabus, nell'orario di lezione, per visite a mostre, musei, monumenti, luoghi di interesse storico ed artistico, unità produttive, teatro, progetti ed attività culturali, è delegata al Dirigente Scolastico alle condizioni sotto specificate:
- devono essere incluse nella programmazione didattica;
- sono possibili anche nell'ultimo mese di lezione;
- domanda alla Direzione con almeno 10 giorni di anticipo;
- partecipazione dell'intera classe;
- minimo 1 accompagnatore ogni 15 alunni (max 2 accompagnatori per classe, 3 in situazioni in cui siano presenti bambini con gravi disabilità);
- gli insegnanti che non possono salire sullo scuolabus, per mancanza di adeguato numero di posti per adulti, sono autorizzati su richiesta, a seguire la classe con il proprio mezzo;
- informazione alle famiglie e consenso scritto dei genitori prima di ciascuna uscita;
- ogni partecipante deve essere fornito di documento d'identificazione;
- limite massimo complessivo (incluse le visite guidate ed i viaggi d'integrazione culturale, ma escluse le escursioni a piedi): 6 giorni per anno scolastico;
- le uscite che si riferiscono allo stesso tema/progetto sono considerate un'unica uscita.
Art. 5.4 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE DI UN GIORNO
Le visite guidate sono autorizzate dal Consiglio di Circolo alle seguenti condizioni.
Va presentata richiesta al Consiglio di Circolo entro il 30 Novembre, per le uscite da effettuarsi da gennaio a maggio, ed entro il 30 maggio per le uscite da effettuarsi da settembre a dicembre.
Vanno preliminarmente sentiti il Consiglio di Interclasse/Intersezione e l’assemblea di classe, per tutte le iniziative da effettuarsi durante tutto l’anno scolastico.
Le visite d'istruzione devono esplicitare gli obiettivi da conseguire, devono essere concordate e condivise da tutti gli insegnanti nella loro programmazione di classe.
La richiesta degli insegnanti, per la delibera del Consiglio di Circolo, deve indicare: i nominativi dei docenti disponibili ad accompagnare gli alunni durante il viaggio ed eventuali loro supplenti, il numero degli alunni partecipanti al viaggio e diversamente abili, il mezzo di trasporto.
E' necessaria la presenza come minimo di un accompagnatore ogni 15 alunni, intendendo come accompagnatori gli insegnanti (max 3 accompagnatori per classe).
Per gli alunni diversamente abili deve essere prevista la presenza di un insegnante di sostegno ogni 2 alunni.
In caso di visite a località disagiate per cui non sia sufficiente la presenza di un solo insegnante ogni 15 alunni, si può prevedere anche la presenza di genitori come accompagnatori.
La partecipazione di genitori è consentita, in casi particolari, per assistenza a bambini con problemi fisici e/o comportamentali (accompagnatori).
Gli insegnanti ed altro personale della scuola designato ad accompagnare gli alunni, sono soggetti all'obbligo di vigilanza.
L'uscita non è consentita se non aderisce la quasi totalità degli alunni (è necessaria l'adesione del 90% degli alunni).
Gli alunni non partecipanti verranno accolti in altre classi.
Non devono essere programmati viaggi: in coincidenza di particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni ...), durante l'ultimo mese di lezione, in ore notturne, in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi.
Contattare possibilmente un’ istituzione scolastica nel Comune della meta prescelta per verificare l'eventuale disponibilità della mensa, in caso di maltempo.
Ogni partecipante deve essere fornito di documento di identificazione.
Alla fine delle uscite, gli accompagnatori segnaleranno alla Segreteria e al Dirigente Scolastico eventuali inconvenienti durante il viaggio.
Limite massimo complessivo di uscite didattiche: 5 giorni per anno scolastico.
Si eviteranno progettazioni di uscite per cui si debbano chiedere quote di entità tali da determinare situazioni discriminatorie.
Art. 5.5 USCITE DI PIÙ DI UN GIORNO
- Per le uscite di durata superiore ad un giorno deve essere assicurato il numero di 3 accompagnatori per classe (personale della scuola ed altre persone indicate dal Consiglio di Circolo) autorizzati e con obbligo di sorveglianza e responsabilità.
- E' sufficiente la presenza di due accompagnatori nel caso di classi con un numero di alunni inferiori a 16.
- Alla fine delle uscite, gli accompagnatori segnaleranno alla segreteria e al Dirigente Scolastico eventuali inconvenienti durante il viaggio.
Art. 5.6 ESCURSIONI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia possono effettuare solo brevi escursioni nei limiti territoriali dei comuni limitrofi la sede della scuola.
Art. 5.7 MANEGGIO DI DENARO
Non rientra tra i compiti degli insegnanti provvedere alla raccolta di denaro, pur se collegata allo svolgimento delle attività programmate (visite guidate, teatro…). Per tale attività è preferibile incaricare il genitore rappresentante di classe; nel caso in cui non ci fosse questa disponibilità, l’insegnante può provvedere alla raccolta delle quote strettamente necessarie per lo svolgimento di specifiche attività, non per altre situazioni ( vedi Art.6).
L’insegnante non è responsabile di smarrimenti o manomissioni avvenute nel tragitto casa / scuola e nell’immediato arrivo a scuola.
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6. FORME DI FINANZIAMENTO
Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, limitatamente a:
- gite scolastiche e visite d’istruzione;
- trasporti;
- attività sportive e corsi di nuoto;
- attività teatrali.
Contribuiscono inoltre, in parte, alle spese di funzionamento con una quota volontaria versata all’inizio dell’anno scolastico.
In ogni caso le quote a carico delle famiglie devono essere di importo modesto, non costituire motivo di esclusione dalle attività programmate ed essere presentate preventivamente alle assemblee di sezione e di classe.
Qualora le scuole organizzino: feste, mostre ed esposizioni di materiale didattico educativo, il Consiglio deve essere informato dell'iniziativa, discuterne i termini ed approvarne le modalità attuative.
Nel caso di vendite dirette dei prodotti e degli elaborati degli alunni, valgono le considerazioni suesposte; inoltre la gestione delle somme ricavate è demandata a comitati dei genitori che si costituiscono nell'ambito dei consigli d'interclasse-intersezione.
7. ATTIVITA' NEGOZIALE - CRITERI E LIMITI
Art. 7.1 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente articolo e gli articoli successivi disciplinano, nell'ambito del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, l'attività amministrativa inerente lo svolgimento dell'attività negoziale con soggetti terzi, nonché ai sensi dell'art. 33, 2° comma del predetto Decreto Interministeriale, i criteri e le limitazioni per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
- contratti di sponsorizzazione;
- utilizzazione dei locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività di insegnamento e di formazione;
- partecipazione a progetti internazionali.
Art. 7.2 CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente Scolastico, nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio di Circolo, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Interministeriale n. 44/01:
- non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgano attività concorrente con la scuola;
- nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia.
Art. 7.3 UTILIZZAZIONE DEI BENI E DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DEI SOGGETTI TERZI
Il Consiglio di Circolo può deliberare la concessione di locali e attrezzature scolastiche, per usi occasionali, a genitori ed a soggetti legati alla realtà territoriale che propongano attività nell'ambito del ruolo di promozione sportiva, culturale, sociale e civile proprio della scuola stessa.
La concessione all'uso dei locali deve essere compatibile con l'attività educativa svolta nell'istituto stesso nel senso che non può essere limitativa delle attività didattiche dell'istituto; i locali scolastici devono essere utilizzati nel rispetto di quanto previsto dalle norme della scuola e devono essere riconsegnati nelle medesime condizioni igienico- sanitarie in cui sono stati concessi.
La richiesta di utilizzo dei locali scolastici, per situazioni occasionali, va presentata direttamente al Consiglio di Circolo; il Dirigente Scolastico su delega del Consiglio di Circolo, potrà autorizzare, previa richiesta scritta e motivata, richieste che rispettino gli usi e i criteri sopra esposti.
Per usi temporanei nel tempo, i soggetti interessati devono presentare domanda all'Ente locale, proprietario degli immobili; sarà pertanto l'Ente locale ad autorizzare i soggetti terzi che ne facciano richiesta, previo assenso del Consiglio di Circolo. Nella richiesta di assenso al Consiglio di Circolo dovranno essere precisati il periodo della concessione in uso dell'edificio, le modalità tassative di utilizzo dei locali da parte del concessionario, l'obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni, le modalità di custodia e di pulizia dell'edificio. La responsabilità, gli oneri e le spese derivanti dall'uso dei locali scolastici competono interamente all'Ente locale o al concessionario.
Per utilizzi con carattere continuativo dei locali scolastici dovranno essere stipulate apposite convenzioni tra il Dirigente Scolastico e l'Ente locale
ART. 7.4 CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA, INSEGNAMENTO E FORMAZIONE
All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del POF e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni per attività di consulenza, insegnamento e formazione, e ne dà informazione da pubblicare all'albo della scuola.
Per il conferimento di incarichi di collaborazione, concernenti attività di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 3, della legge n. 244/2007, la scuola in quanto Pubblica Amministrazione, se non dispone al suo interno di adeguate professionalità per svolgere specifiche funzioni, può avvalersi di contratti a tempo determinato, non continuativi nel tempo, con soggetti di particolare e comprovata competenza. L’elenco di tali incarichi verrà successivamente pubblicato nel sito della scuola.
Queste norme non si applicano agli incarichi relativi ad attività di formazione ed aggiornamento professionale delle risorse umane conferiti ad esperti esterni.
Il limite di spesa per l’attività di contrattazione, relativa agli incarichi sopra citati è indicato nella quota oraria di 130 € lorde, IVA esclusa.
Art. 7.5 PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI.
La scuola da oltre 10 anni partecipa a Progetti Europei che coinvolgono alunni e docenti; questi progetti hanno permesso di instaurare importanti relazioni con diverse scuole europee ( Gran Bretagna, Finlandia, Spagna, Ungheria, Turchia, Germania,Portogallo, Francia) questo permette il confronto e lo scambio con altre culture e realtà, sono opportunità di arricchimento cognitivo e di crescita che permettono di confrontare e condividere approcci pedagogici innovativi.
Art. 7.6 ELEVAZIONE DEL LIMITE DI SOMMA
Il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 34, 1° comma, del D.I. n. 44/01, in considerazione della particolare consistenza patrimoniale e finanziaria dell'istituzione scolastica, è elevato a € 4000,00.
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8. CONSULTAZIONE LIBRI DI TESTO
I rappresentanti delle diverse case editrici sono autorizzati a portare nelle diverse scuole i libri di testo per la consultazione, a titolo puramente libero e volontario; la scuola s’impegna alla restituzione ma non risponde di eventuali smarrimenti.
9. PROCEDURA DEI RECLAMI
Eventuali reclami possono essere comunicati per telefono o per iscritto.
La Direzione fornirà entro 30 giorni una risposta scritta a fronte dei reclami non risolti telefonicamente.
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